Dal 25 agosto, Internet e i servizi digitali hanno subito una profonda trasformazione grazie all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti europei. Questi regolamenti, noti come Digital Services Act (DSA) e Digital Markets Act (DMA), mirano a migliorare la trasparenza, promuovere la concorrenza e garantire la sicurezza online. Vediamo nel dettaglio le implicazioni di queste nuove normative e come influenzeranno il panorama digitale.
Digital Markets Act (DMA): promuovere la Concorrenza e l’Equità nei mercati
Il Digital Markets Act (DMA), in vigore dal 2 novembre 2022, pone l’attenzione sui cosiddetti “gatekeepers”, ovvero le aziende con una posizione dominante nel mercato digitale. Queste aziende, che includono fornitori di servizi di piattaforme di base come browser, social network e servizi di messaggistica, sono identificate sulla base di tre criteri chiave: dimensione d’impresa, controllo del gateway di accesso ai dati degli utenti e stabilità nel mercato. Il DMA impone una serie di obblighi e divieti a queste aziende per promuovere la concorrenza e consentire a consumatori e imprese di beneficiare delle opportunità digitali. Questi obblighi includono l’interoperabilità dei servizi, divieti di preinstallazione e modalità di pagamento esclusive.
Digital Services Act (DSA): Trasparenza e Sicurezza nei contenuti online
Il Digital Services Act (DSA), promulgato lo scorso 25 aprile, ha designato 17 piattaforme online molto grandi (VLOP) e due motori di ricerca online molto grandi (VLOSE) come soggetti rilevanti: Alibaba Aliexpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter (o per meglio dire “X”), Wikipedia, Youtube e Zalando. Queste piattaforme e motori di ricerca devono rispettare nuovi obblighi per contrastare la diffusione di contenuti illegali, promuovere la concorrenza e creare un ambiente online sicuro e trasparente. Le misure incluse nel DSA comprendono protezione dei minori, maggiore trasparenza nelle pubblicità online, segnalazione di contenuti illegali e risoluzioni extragiudiziali delle controversie.
In aggiunta a questi obblighi di carattere generale, il Regolamento introduce alcuni obblighi specifici che riguardano solo determinati soggetti in funzione delle dimensioni, dell’impatto e del ruolo che rivestono nell’ecosistema digitale. Le piattaforme, per questo motivo, saranno suddivise tra hosting, online platform (es. i social media), intermediary services e very large platform. Le 19 piattaforme e i due motori di ricerca già individuati dovranno inoltre assolvere a ulteriori prescrizioni inerenti la valutazione dei rischi sistemici derivanti dal funzionamento dei loro servizi e l’implementazione di misure adeguate di mitigazione, l’istituzione di funzioni di conformità indipendenti dalle funzioni operative, l’adozione di specifiche azioni in caso di crisi (tra cui figura anche la possibilità di riferire alla Commissione europea stessa) e l’obbligo a sottoporsi a revisioni annuali indipendenti per confermare la conformità con le misure previste dal DSA.
Le implicazioni per le aziende
Le aziende designate come gatekeepers sotto il DMA avranno sei mesi per adeguarsi ai nuovi obblighi, che coprono aspetti come preinstallazione di applicazioni, modalità di pagamento e interoperabilità dei servizi. Le piattaforme e i motori di ricerca soggetti al DSA hanno già avuto quattro mesi di tempo per conformarsi ai nuovi requisiti, tra cui protezione dei dati personali, trasparenza nei sistemi di raccomandazione e risoluzione delle controversie.
Il futuro di Internet in Europa
Con l’implementazione del DMA e del DSA, l’Internet in Europa sta affrontando un cambiamento significativo. L’obiettivo è creare un ambiente digitale più equo, sicuro e trasparente, promuovendo la concorrenza e garantendo la tutela degli utenti. Le aziende e gli utenti dovranno adattarsi a questi nuovi regolamenti per rimanere conformi e trarre vantaggio dalle opportunità offerte dal panorama digitale in evoluzione. Saremo pronti ad adeguare anche il nostro utilizzo in quanto fruitori?